La concorrenza sleale è disciplinata dagli artt. 2598-2601 c.c. e viene legalmente divisa in 4 categorie:
atti di confusione, che si concretizzano principalmente nell’indebita utilizzazione di nomi e marchi appartenenti ad altri soggetti e/o nell’imitazione servile dei prodotti di altre aziende al solo fine di generare confusione ed incertezza nei consumatori;
atti di denigrazione, che si realizzano attraverso la diffusione di notizie e/o apprezzamenti malevoli relativi ai prodotti ed attività di un’impresa concorrente, la c.d. lesione della reputazione professionale;
atti di vanteria, che consistono nell’indebita appropriazione di pregi e qualità relativi ad attività e prodotti altrui;
atti contrari alla correttezza professionale, che vengono realizzati attraverso attività e comportamenti contrari ai principi fondamentali di correttezza e professionalità propri della categoria di appartenenza al solo scopo di danneggiare le aziende concorrenti.
In caso di accertata concorrenza sleale, è possibile richiedere ed ottenere il risarcimento dei danni subiti, nel duplice aspetto del lucro cessante, ad esempio la concreta diminuzione del profitto e del danno emergente, ad esempio le spese sostenute proprio per accertare gli atti di concorrenza sleale.